Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di Carlotta Sgattoni, Giovanni Consolo)


NORMATIVA Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Con il d.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), sono state disposte misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A titolo esemplificativo, sono stati previsti contributi a fondo perduto per le imprese, la cancellazione del saldo e dell’acconto Irap relativo al mese di giugno, contributi per affitti e bollette, l’allungamento delle tutele della Cassa Integrazione, delle indennità dei lavoratori autonomi, Co.Co.Co., stagionali, artigiani e commercianti, nonché contributi volti a sostenere le misure fiscali già disposte, tra cui l’azzeramento dell’Iva per i dispositivi di protezione individuali, il turismo e l’ambito della salute e della sicurezza. Procedura amichevole per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali – Con il d.l. 10 giugno 2020, n. 49, il legislatore italiano ha dato attuazione (con colpevole ritardo) alla direttiva UE del 10 ottobre 2017, n. 2017/1852 in materia di meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali tra Stati Membri dell’Unio­ne Europea derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e della Convenzione n. 90/436/CEE avente ad oggetto l’eliminazione della doppia imposizione risultante dalla rettifica degli utili di imprese associate.   INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Deduzione dei contributi previdenziali da parte di soggetti non residenti – Con la risposta ad interpello del 26 maggio 2020, n. 148, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la deduzione dei contributi previdenziali versati in maniera facoltativa è consentita solo ai c.d. non residenti Schumacker, così intendendosi i non residenti che producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia. L’Ufficio ha ricordato che le persone fisiche non residenti sono assoggettate ad IRPEF con riferimento ai soli redditi prodotti sul territorio dello Stato, dal quale sono deducibili unicamente gli oneri elencati alle lettere a), g), h), i) e l) dell’art. 10, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le quali non ricomprendono i contributi previdenziali. Pertanto, questi sono deducibili solo nell’eccezione prevista dal comma 3-bis del successivo art. 24, il quale accorda ai c.d. non residenti Schumacker le deduzioni e le detrazioni altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che questi non godano di benefici analoghi nel proprio Stato di residenza e questo assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Rivalsa successiva dell’IVA assolta mediante compensazione – Con la risposta ad interpello del 27 maggio 2020, n. 153, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il diritto [continua..]

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