INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE
Rendicontazione non finanziaria: Consob avvia una call for evidence – La Consob ha avviato una call for evidence avente ad oggetto il «Regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF)», stante «l’esigenza di una sostanziale evoluzione della disciplina del reporting sulle informazioni non finanziarie, confermata anche nella Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 in tema di finanza sostenibile e nelle Conclusioni sulla Unione dei mercati di capitali del Consiglio europeo, nonché nel Report Undue short-term pressure on corporations di dicembre 2019 dove l’ESMA ha formulato alcuni suggerimenti alla Commissione europea per la revisione della Direttiva» sul tema (Direttiva 2014/95/UE, indicata anche come NFRD, vale a dire Non-Financial Reporting Directive).
Nel documento posto in consultazione, in particolare, «si fa riferimento alla possibilità di estendere l’ambito soggettivo di applicazione della NFRD – differenziando eventualmente il dettaglio delle informazioni in base alla dimensione dell’impresa – a tutte le società quotate, agli enti di interesse pubblico che siano grandi imprese (che abbiano cioè 250 dipendenti invece di 500), alle grandi (in termini di fatturato) società non quotate, a tutte le società di capitali indipendentemente dalle loro dimensioni organizzative (dipendenti, fatturato…)».
GIURISPRUDENZA
Responsabilità del liquidatore per violazione della par condicio creditorum – La Cassazione del 12 giugno 2020, n. 11304 ha affermato il principio di diritto in forza del quale, «in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c.c., 2° co., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, 2° co., c.c.».
Conseguentemente – prosegue la Corte – qualora «il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei [continua..]