NORMATIVA
D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 – Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 – recante «Attuazione dell’articolo 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario» – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190.
INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE
Assonime
Legislazione di emergenza COVID-19 – L’Assonime ha predisposto una «Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza COVID-19», il cui obiettivo – come precisato nell’introduzione – è quello di «fornire, in un formato di agevole consultazione, alcune indicazioni utili per programmare e gestire la reazione, ricostruendo tra i tasselli della decretazione di urgenza e le norme ordinarie, le opzioni a disposizione delle imprese per affrontare questa straordinaria situazione di difficoltà».
Esaminate le fonti normative, sono illustrate «le azioni in tempo di COVID-19», che «tengono conto della legislazione d’emergenza e dei primi contributi dottrinali e giurisprudenziali, nonché delle ordinarie indicazioni di dottrina e delle prassi che riportano indicazioni utili a fronteggiare eventi critici nell’esercizio dell’attività».
La Guida di Assonime è consultabile dal 3 agosto 2020 sul sito www.assonime.it.
Misure previste dagli artt. 25-27 del D.L. n. 34/2020 – Nella Circolare n. 22/2020, l’Assonime si sofferma su alcune disposizioni contenute nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto «Rilancio»), ed in particolare sui contributi a fondo perduto per le imprese con ricavi sino a 5 milioni di euro (art. 25), sulle misure di sostegno alla ricapitalizzazione di imprese con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro (art. 26), nonché sulla disciplina del patrimonio destinato prevista nel Decreto (art. 27).
La Circolare n. 22/2020 di Assonime è disponibile dal 6 agosto 2020 sul sito www.assonime.it.
Cndcec
Fallimento del socio occulto – Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si è espresso sul «corretto procedimento da porre in essere» in caso di fallimento in estensione di un iscritto in qualità di socio occulto di una «società di fatto e occulta» dichiarata fallita.
In proposito, si è osservato che se «la dichiarazione di fallimento non fa più venir meno il possesso del requisito del godimento dei diritti civili, essa tuttavia – come del resto accade per tutte le vicende relative al comportamento dei soggetti iscritti nell’albo – potrebbe rilevare in sede di valutazione discrezionale dell’ulteriore requisito [continua..]