Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Responsabilità dei sindaci per omesso esercizio dell´azione di responsabilità contro gli amministratori (di Fabrizio Sudiero)


Il saggio, dopo aver trattato degli aspetti essenziali della responsabilità concorrente dei sindaci per i fatti degli amministratori, nonché del potere del collegio sindacale di agire nei confronti degli amministratori della società di cui all’art. 2393, comma 3 c.c., si sofferma sui riflessi dell’omesso esercizio di tale potere sulla responsabilità dei sindaci e sui possibili incentivi al suo impiego pratico

Statutory auditors’ liability for the omitted exercise of the suit against the directors

The essay, after analyzing the essential points of the statutory auditors’liability for the directors conduct as well as the power of the board of the statutory auditors to bring a (derivative) suit against the company directors set forth by art. 2393, paragraph 3 c.c., of the Italian Civil Code, focuses on the effects which the omitted exercise of such power may have on the statutory auditors’liability and on the possibile incentives to the practical application of this power.

  Sommario 1. Principi generali della responsabilità concorrente. Cenni – 2. Focus sul potere di deliberare l’azione di responsabilità – 3. L’omesso esercizio dell’azione di responsabilità e la responsabilità dei sindaci, quali prospettive? Business Judgment Rule, utilizzo dell’istituto e meccanismi premiali. 1. Principi generali della responsabilità concorrente. Cenni Ai sensi dell’art. 2407, comma 2 c.c. i sindaci sono «solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» [1]. È sostanzialmente pacifico che l’attore debba provare: i) il fatto o l’omis­sione degli amministratori, ii) il danno determinato da questo comportamento; iii) la negligenza dei sindaci e iv) il rapporto di causalità fra tale negligenza ed il danno [2]. A tale ultimo proposito è oggi altrettanto pacifico che sia indispensabile accertare che «un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell’esercizio dei loro compiti […] sarebbe stato idoneo ad evitare le […] conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori» [3]. Viceversa i sindaci dovranno dimostrare, onde andare esenti da responsabilità, di aver adempiuto ai loro doveri di vigilanza e, quindi, di non aver potuto impedire il verificarsi del danno alla società nonostante il corretto esercizio delle loro funzioni [4]. Pacifico è altresì che si tratti di responsabilità per un fatto proprio e non per il fatto degli amministratori [5]. Esimendosi in questa sede dal riportare integralmente i noti dibattiti sull’ambito del controllo (con la consueta ripartizione in controllo di legittimità formale [6], di merito [7] e di legittimità sostanziale [8]) e sulla natura della responsabilità [9], ci si può limitare a constatare come, secondo l’orientamento oggi prevalente, il controllo dei sindaci, alla stregua di quello giudiziale, non possa, normalmente, estendersi al merito dell’attività gestoria [10], ma debba invece avere ad oggetto la diligenza impiegata dagli amministratori nello svolgimento della loro attività e dunque il modo in cui le decisioni vengono assunte, le operazioni vengono svolte [11], oltreché le omissioni ed i fatti conseguenti alla violazione dei loro doveri [12]. In altri termini sostanzialmente tutti gli interpreti convengono sul fatto che se in base al principio della Business Judgment Rule, il controllo giudiziale non si può estendere al merito dell’attività «inteso come giustificazione sulla bontà della scelta, sulla opportunità e sulla convenienza [continua..]

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