Il contenuto del bilancio in forma semplificata non pare coerente con la disciplina delle s.r.l. P.M.I. che ricorrono al crowdfunding e con le esigenze di tutela degli investitori; si pone quindi il problema dell’applicabilità di tale modello di bilancio nel caso in esame e, quanto meno, della possibilità di "correggerlo" alla luce del principio di chiarezza.
S.M.E.s in the shape of limited liability companies and the legal discipline of the financial statements The content of the simplified financial statements looks coherent neither with the legal discipline of the S.M.E.s that resort to crowdfunding nor with the protection needs of investors; as a consequence, there is the problem of the applicability of such model of financial statements to the examined case and, at least, of the possibility of “correcting it” in the light of the clarity principle
Sommario:
1. S.r.l. e bilancio in forma semplificata. – 2. Le s.r.l. aperte. – 3. S.r.l. aperte e bilancio in forma semplificata: le possibili "criticità". – 4. S.r.l. e bilancio in forma semplificata: i possibili “rimedi”.
1. S.r.l. e bilancio in forma semplificata
Dai dati forniti dall’Osservatorio delle Società e delle Imprese della Camera di Commercio di Milano risulta che, al 31 dicembre 2016, la percentuale di s.r.l. “con collegio sindacale” è pari all’1,76%. Pertanto le s.r.l., che per scelta dell’atto costitutivo o per obbligo di legge, hanno istituito un controllo affidato ad un organo o ad un soggetto esterno costituiscono un insieme molto ridotto, inferiore al 2%.
L’obbligo della nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore sussiste in presenza di alcuni presupposti, elencati dall’art. 2477 c.c., il più frequente dei quali fa riferimento al dato dimensionale che consente la redazione del bilancio in forma abbreviata o addirittura nelle modalità previste per le micro-imprese.
Come è noto, in attuazione della direttiva comunitaria n. 34/2013, il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha riformulato in parte l’art. 2435 bis c.c., relativo al bilancio in forma abbreviata, ed ha introdotto un nuovo art. 2435 ter c.c., concernente il bilancio delle micro-imprese.
La fattispecie presa in considerazione ai fini dell’ammissibilità della redazione del bilancio in forma abbreviata è rimasta immutata rispetto al testo precedente. Valgono quindi i parametri numerici relativi al totale dell’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, al numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio. I riferimenti, rispettivamente a 4.400.000 euro, 8.800.000 euro e 50 unità, individuano, rapportati alle categorie costruite dal legislatore comunitario, piccole imprese di capitali. Oltre agli indici numerici, così come nel precedente testo, viene in considerazione un presupposto di tipo qualitativo e cioè la mancata emissione di titoli negoziati in mercati regolamentati. La redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce poi una semplice facoltà per le società a cui la norma in esame risulti applicabile.
La peculiare disciplina concerne la possibilità di redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in forma abbreviata, nonché di omettere la predisposizione della relazione sulla gestione (in presenza di alcune informazioni che dovrebbero essere contenute in essa, inserite per contro nella nota integrativa). Inoltre le società in questione sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, introdotto in attuazione della direttiva comunitaria.
<L’art. 2435 ter, comma 1, c.c. delinea, a sua volta, la fattispecie micro-imprese. Tali possono essere le [continua..]