Il Governo italiano ha introdotto, con la legge di Bilancio 2017, un’agevolazione rivolta ai contribuenti persone fisiche neo-trasferiti in Italia, i quali già a decorrere dall’anno 2017 possono optare per il pagamento di un imposta sostitutiva dell’Irpef che i media hanno battezzato come “flat tax per i Paperoni”, dell’ammontare di Euro 100.000 annui, sui redditi dagli stessi prodotti all’estero. L’opzione ha una durata di 15 anni e può anche ricomprendere i redditi prodotti all’estero dai familiari del neocontribuente italiano, per i quali l’importo annuo dell’imposta sostitutiva è fissato in Euro 25.000 per ciascuno di loro. I chiarimenti per esercitare l’opzione sono stati diramati dapprima con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo u.s. e, successivamente con la Circolare n. 17/E del 23 maggio u.s. dell’Agenzia delle Entrate.
The stability law for 2017 Tax breaks for foreign who are going to reside in Italy The Italian Government has introduced, through the 2017 budget law, the tax break addressed to contributors, natural persons just moved in Italy, who already starting from 2017, can decide on the payment of an Irpef substitute tax, which media named “flat tax for Paperoni”, in the annual amount of € 100,000, on their incomes generated abroad. The option has a duration of 15 years and can also include incomes generated abroad by new Italian contributor, for who the annual amount of Irpef substitute tax is set at € 25,000 for each of them. Clarifications to exercise the option have been issue first with a misure of the Director of Revenue Agency of 08/03 and, subsequently, with the Circular n. 17/E of 23/05 u.s. of the Revenue Agency.
Sommario:
1. Premessa. – 2. Campo d’applicazione dell’art. 24-bis TUIR. – 3. Modalità applicative. – 3.1. Tempistiche per l’esercizio dell’opzione. – 3.2. Imposta sostitutiva e ulteriori benefici del regime. – 3.3. Presentazione dell’istanza di interpello – 3.4. Esclusione di taluni paesi dal regime di tassazione sostitutiva. – 3.5. Elementi da far figurare nell’interpello. – 3.6. Estensione del regime forfetario ai familiari del contribuente. – 3.7. Mancato obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. – 4. Uscita dal regime forfetario. – 5. Conclusione.
1. Premessa
La Legge di Bilancio per l’anno 2017 [1], con i commi da 152 a 154 e da 157 a 159, ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi [2] (TUIR) l’art. 24-bis titolato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia”. Lo scopo della norma è quello di incentivare, attraverso il pagamento di un’imposta forfettaria, il trasferimento della residenza in Italia da parte di soggetti persone fisiche attualmente residenti all’estero, con l’obiettivo di vedere incrementati i consumi e gli investimenti in Italia effettuati da quest’ultimi, aiutando così la crescita economica e l’occupazione.
Il comma 157 dell’art. 1 della detta Legge demanda ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate [3] l’individuazione delle modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione prevista al comma 1 dell’art. 24-bis del TUIR, opzione necessaria per accedere al beneficio del regime dell’imposta sostitutiva che verrà illustrato nel prosieguo, nonché per il versamento dell’imposta stessa dovuta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Questo Provvedimento, che, per quanto previsto dal comma 152, art. 1, della Legge di Bilancio, doveva essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della detta legge, è stato emanato in data 8 marzo u.s., quindi ben prima del termine ultimo fissato dalla legge stessa. L’analisi della nuova disposizione normativa che ci proponiamo di fare è dunque svolta con riferimento congiunto al contenuto del neo introdotto art. 24-bis del TUIR e di quello del citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio u.s., illustrativa e chiarificatrice delle disposizioni sul regime agevolato di cui sopra.
2. Campo di applicazione dell’art. 24-bis TUIR
Il comma 1 dell’art. 24-bis del TUIR acconsente alle persone fisiche attualmente residenti all’estero, che intendano trasferire la propria residenza in Italia, [continua..]