Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le conseguenze delle operazioni baciate (di Giorgio Cesari, Giovanni Fumarola)


Il contributo mira ad illustrare i principali rilievi intorno alle pronunce venete in materia di operazioni baciate. In particolare, ci si propone di offrire un inquadramento della fattispecie, esaminando criticamente le sentenze in commento, alla luce della connessione con la tradizionale nozione assistenza finanziaria. Da ultimo, la fattispecie viene analizzata guardando al diritto della concorrenza e al diritto dell’inter­mediazione finanziaria, offrendo una riflessione sulla disciplina a tutela del consumatore/investitore.

Kissed-transactions consequences. Financial assistance’ specialty features on banks’own-shares purchase

This paper aims at delving into the main features of the judgements from the Venice Court relating to the so-called “kissed transactions”. These transactions will be analyzed through an in-depth focus on the judgements, due to their connection to the traditional notion of financial assistance. Such transactions will be explored from an antitrust perspective, as well as from a financial intermediation standpoint, in order to appreciate the protection granted to consumers/investors.

1. Introduzione Chi scorresse i repertori di giurisprudenza alla ricerca degli arresti inerenti l’assistenza finanziaria [1] – per lo meno quelli inerenti la forma, per così dire, più pura dell’istituto [2] – presto si accorgerebbe di come una parte significativa di questi – non tanto per numero degli esemplari quanto per la loro rilevanza sociale [3] – sia catturata dal fenomeno delle così dette operazioni baciate, intendendosi queste, in prima approssimazione, come quella manifestazione del­l’assistenza finanziaria per l’acquisto delle proprie azioni da parte delle banche nei confronti dei propri azionisti. Di là da pronunce ancor più risalenti, è certamente questo il caso delle due recenti pronunce gemelle emesse dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia citate in epigrafe [4], così come pure nelle precedenti due coppie di precedenti sentenze gemelle – la prima emessa dal Tribunale di Vicenza e la seconda ancora una volta dal Tribunale di Venezia – nonché in un ulteriore caso deciso dal Tribunale di Torino (riguardante però una banca parte – al tempo dei fatti – di un gruppo bancario veneto) [5]. Eppure, a dispetto di questa significatività, in nessuna di tali pronunce nonché – di là da due casi [6] – in nessun contributo dottrinale sul punto assume particolare rilievo la circostanza che ad essere assistenti finanziarie siano non società qualsiasi bensì banche. Del resto, in verità, non è di certo la lettera dell’art. 2358 a sollecitare l’interprete ad una particolare attenzione alle società bancarie atteso che, co­m’è noto, la disposizione in parola non ha particolari connotazioni tipologiche ma estende il suo ambito soggettivo di applicazione alla generalità indistinta delle società azionarie – e con ogni probabilità anche alle società cooperative che, ex art. 2519, seguano il modello azionario [7] –, sia che abbiano per oggetto sociale l’attività metallurgica, sia «la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito», com’è imperativamente previsto per le banche dal loro testo unico, all’art. 10. Nondimeno, può essere d’interesse – ed è questo l’interesse di questo breve appunto – individuare e passare in rassegna i punti d’intersezione fra la disciplina dell’assistenza finanziaria e lo statuto speciale delle banche sì da tentare una ricostruzione in termini generali del fenomeno delle operazioni baciate e, conseguentemente, pervenire alla conclusione per cui, [continua..]

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