Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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I principi generali (di Oreste Cagnasso)


La relazione esamina le innovazioni introdotte in sede di attuazione della nuova direttiva in tema di bilanci con specifico riferimento ai principi generali. In particolare, l’analisi ha ad oggetto il principio di rilevanza e l’impatto di tali regole sui bilanci diversi da quelli ordinari.

General financial reporting principles

The text examines the innovations introduced in the context of the implementation of the new directive on the financial statements different from the ordinary budget.

SOMMARIO 1. Premessa. – 2. Il principio della rilevanza. – 3. Il bilancio in forma abbreviata. – 4. Il bilancio delle micro imprese. 1. Premessa Nell’attuare la nuova direttiva in materia di bilancio il legislatore italiano con riferimento ai principi generali ha innovato in particolare sotto due profili. In primo luogo, è stato introdotto un ulteriore comma nell’art. 2423 c.c., che disciplina il nuovo principio della rilevanza o materiality. In secondo luogo, è stato previsto espressamente il rinvio ai principi generali nell’ambito delle norme dedicate al bilancio in forma abbreviata e di quelle – nuove – dedicate al bilancio delle micro-imprese. 2. Il principio della rilevanza Il comma quarto dell’art. 2423 c.c. prevede: «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Tale regola rappresenta un’innovazione dal punto di vista formale, ma non una novità sotto il profilo sostanziale, dal momento che numerose singole norme erano dettate in attuazione di tale principio. Quest’ultimo si collega con l’art. 2621 c.c., relativo alle false comunicazioni sociali, che si riferisce all’e-sposizione o all’omissione di fatti materiali rilevanti. Trova poi riscontro nel principio contenuto nello IAS 1 e in quello dell’OIC 11. Occorre al proposito sottolineare come il venir meno dell’obbligo in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa concerni esclusivamente il bilancio, mentre rimane fermo l’obbligo di rilevazione in sede contabile. La rilevanza o l’irrilevanza deve essere riferita non alla singola informazione omessa, ma al loro complesso, tenendo conto non solo di profili quantitativi, ma anche qualitativi. Il discrimen tra le informazioni rilevanti o non costituisce una valutazione che ha delle conseguenze di rilievo, in particolare, sotto il profilo civilistico, in ordine all’eventuale nullità della deliberazione di approvazione del bilancio ed alla responsabilità degli amministratori, sindaci, revisori. Il criterio da utilizzare è quello della ragionevolezza con riferimento all’in-fluenza che può avere l’informazione sulle decisioni dell’utilizzatore del bilancio. Al proposito, il Prof. Bocchini, nell’opera che viene presentata, rileva giustamente che «la ragionevolezza, pur essendo un criterio di collaudata esperienza giuridica in tema di bilanci, in questo caso non sembra usabile agevolmente. E ciò perché la ragionevolezza è predicata alle [continua..]

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