<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La Corte di Giustizia e l'ammissibilità della falcidia dell'Iva nel concordato preventivo


L’Autore esamina la sentenza della Corte di Giustizia sulla falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo, rilevandone gli effetti nel diritto italiano. Inoltre, partendo dalle conclusione della Corte e dagli ultimi provvedimenti emanati dall’Unione europea nell’ambito delle procedure concorsuali, l’Autore si interroga sulla loro applicabilità anche a fattispecie diverse come l’esdebitazione e la transazione fiscale.

1. La Corte di giustizia, con la sentenza in commento, dichiara la compatibilità con la disciplina europea di un’interpretazione di quella nazionale che consenta al debitore di presentare una proposta di concordato preventivo, con la falcidia del credito IVA, qualora, a giudizio dell’attestatore, non sia prevedibile per quel credito un pagamento maggiore in caso di fallimento. Il provvedimento risolve una questione spinosa che ha la sua genesi sia nell’art. 182-ter della legge fallimentare, sia in una (fin troppo) rigida interpretazione delle norme comunitarie sull’imposta sul valore aggiunto. L’art.182-ter, che disciplina la transazione fiscale, se, per un verso, consente il pagamento in percentuale di un credito fiscale previdenziale o assistenziale , per altro verso, esclude esplicitamente la falcidia del credito IVA, che può essere solo dilazionato. La ratio di siffatta eccezione traspare nitidamente dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. 185/2008, laddove si puntualizza che la disposizione “è scaturita dalla necessità di non contravvenire alla normativa comunitaria che vieta allo Stato membro di disporre di una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica” dell’IVA. In effetti, il combinato disposto del principio di leale collaborazione previsto, come è noto, nell’art. 4, par. 3 TUE, nonché del 4° ed 8° considerando della Direttiva IVA impone - come più volte ribadito dalla Corte di giustizia - agli Stati membri di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’imposta sul valore aggiunto dovuta nel loro territorio sia interamente riscossa. 2. L’interpretazione della normativa comunitaria sull’assoluta intangibilità dell’IVA, consacrata in maniera cristallina nell’art.182-ter aveva insinuato dapprima il dubbio e poi la (quasi) certezza che l’impossibilità di falcidiare il suddetto credito fosse un principio di carattere generale, immanente nella sua stessa natura e, quindi, applicabile a qualsiasi forma di concordato, con o senza transazione fiscale. E così, dopo un primo periodo di incertezza, la giurisprudenza, pur con qualche voce dissonante , si è allineata a quanto statuito dalla Cassazione nelle cc.dd. sentenze gemelle del 4 novembre 2011 . I giudici di legittimità hanno affermato che la previsione dell’art.182- ter deve considerarsi alla stregua di norma con valenza sostanziale e non solo processuale e, come tale, si applica a qualsiasi forma di concordato, ancorché proposto senza transazione fiscale. In sostanza, il credito IVA è sempre e comunque una risorsa dell’Unione e questa sua peculiarità vieta, per i motivi prima esposti, al giudice nazionale di interpretare la norma interna in senso contrario al [continua..]

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