Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il caso di archiviazione 231 “DHL Supply Chain (Italy) S.p.A.” (di Silvia Francazi, Avvocato)


Il contributo si propone di esaminare i contenuti del Decreto con cui, in data 11 novembre 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti della società DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., per il reato di cui agli artt. 5, lett. a), 6, lett. a), 25-quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001, avuto particolare riguardo all’approfondimento concernente il rilievo di violazione del principio del ne bis in idem, operato accordando specifico rilievo all’entità di condotte remediali post factum poste in essere dalla società, incidenti sulla valutazione di (s)proporzionalità sanzionatoria complessiva. Lo scritto riflette, con approccio critico, sui contributi di alcune voci che, in dottrina, sono parse ritrarre dal Decreto l’impossibilità di procedere all’archiviazione per violazione del ne bis sostanziale in assenza del perfezionamento di tali condotte, dando atto delle ragioni a supporto sia sulla base delle coordinate normative disponibili, che delle più recenti battute giurisprudenziali sul principio in parola, tra cui l’arresto della Corte di Appello di Milano, Sez. I Civile, 6 luglio 2023, che ha specificamente richiamato il Decreto in commento, fornendone una privilegiata base interpretativa, nonché la sentenza del 14 settembre 2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nell’ambito della Causa C-27/22, Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft contro AGCM ed altri, in attesa della razionalizzazione sanzionatoria in ambito tributario presagita dalla recente Legge (di delega discale) 111/2023.

The dismissal of the administrative procedure under the Italian Legislative Decree no. 231/2001, case "DHL Supply Chain (Italy) S.p.A."

The contribution aims to examine the contents of the Decree by which, on 11 November 2022, the Public Prosecutor’s Office at the Court of Milan ordered the dismissal of the proceedings against the company DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., for the crime referred to in article no. 5, letter a), no. 6, letter a) and no. 25-quinquiesdecies, legislative decree no. 231/2001, focusing on the in-depth examination of the ne bis in idem principle infringement, put in place with specific emphasis on the impact of post-factum remedial actions carried out by the company on the assessment of proportionality of penalties. The writing takes a critical approach towards some doctrinal voices who claim that, according to the Decree, the absence of such measures is an obstacle to the dismissal for violation of the ne bis in idem principle, drawing on the most recent jurisprudential arguments, including the verdict of the Court of Appeal of Milan, Sec. I Civil, 6 July 2023, which specifically referred to the Decree under analysis, and the which one delivered on 14 September 2023 by the Court of Justice of the European Union in Case C-27/22, Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft against AGCM and others.

La modifica del testo del d.lgs. n. 231/2001, operata dall’art. 39 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 [1], recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, mediante l’inserimento dell’art. 25-quinquiesdecies nonché, conseguentemente, di fattispecie penal-tributarie [2] nel catalogo dei reati presupposto (disposizione novellata dal d.lgs. n. 75/2020, in attuazione della direttiva UE 2017/1371 [3], che ha, a sua volta, inserito nella menzionata disposizione il comma 1-bis), aveva attirato le riflessioni della migliore dottrina [4] concernenti la suscettibilità dell’attuale impianto normativo [5], di consentire l’erogazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative sia per responsabilità derivante dalla commissione dell’illecito ex d.lgs. n. 231/2001 relativamente al reato tributario presupposto (di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000), che dell’illecito amministrativo (di cui agli artt. 1, comma 2 e 3, e 5, comma 4 e 4-bis, d.lgs. n. 471/1997), entrambi aventi ad oggetto la condotta di fraudolenta dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto. La Procura di Milano, in data 11 novembre 2022, ha affrontato specificamente tale problematica, disponendo l’archiviazione del procedimento penale nei confronti della società DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., nella persona del legale rappresentante, per il reato di cui agli artt. 5, lett. a), 6, lett. a), 25-quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001, per utilizzo di fatture giuridicamente inesistenti, finalizzato alla simulazione di contratti di appalto in luogo di somministrazione di manodopera, commesso, in base all’ipotesi accusatoria, dai soggetti apicali nell’interesse ed a vantaggio dell’ente [6]. La difesa della società aveva, con propria memoria, argomentato in ordine all’assenza di elementi idonei a fondare la responsabilità dell’ente, valorizzando, inter alia [7], alcune condotte post factum, riferibili all’intervenuto versamento, mediante ravvedimento operoso, di una ingente somma di denaro a favore dell’Agenzia delle Entrate, comprensiva del quantum concernente l’im­posta evasa, interessi e sanzioni, nonché all’adozione di presidi volti a prevenire la commissione di reati fiscali. [8] Nel solco di tali argomentazioni, era stata eccepita la possibile violazione del divieto di bis in idem, in caso di prosecuzione del procedimento e di emissione di una ulteriore sanzione ex d.lgs. n. 231/2001, in considerazione dell’identità del fatto posto alla base delle contestazioni già rivolte alla società in sede amministrativo-tributaria. Superate le argomentazioni concernenti la sussistenza del reato presupposto e l’assenza [continua..]

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