Il saggio, preso atto di una prassi molto diffusa nelle società di persone, indaga sulla liceità di una distribuzione di acconti sugli utili. L’Autore, dopo avere dimostrato che le obiezioni che impediscono, per le società di capitali, che la distribuzione di acconti si verifichi in società non soggette alla certificazione dei bilanci non trovano applicazione nelle società di persone, si esprime in senso favorevole alla possibilità che questa operazione avvenga in quel contesto, sia nella società semplice, sia nelle società di persone commerciali.
Sotto il profilo della disciplina applicabile, l’Autore ritiene che possa farsi riferimento, con i dovuti adattamenti, alla disciplina di cui all’art. 2433-bis del codice civile.
Interim payments of profits in partnerships The essay, taking note of a widespread practice in partnerships, investigates the lawfulness of the distribution of interim payments of profits. After having demonstrated that, for joint stock companies, the objections that prevent the distribution of interim payments from occurring in companies not subject to auditing of financial statements do not apply to partnerships, the Author expresses his favourable opinion on the possibility that this operation may take place, both in ordinary partnerships and in commercial partnerships.
In terms of the applicable regulation, the Author believes that reference can be made, with the necessary adaptations, to the rule referred to in art. 2433-bis of the civil code.
1. La prassi delle società di persone. L’art. 2433 bis e le motivazioni con cui viene esclusa la liceità dell’operazione al di fuori dell’ambito soggettivo della norma
La prassi delle società personali conosce il fenomeno del prelevamento, da parte dei soci, di somme di denaro in corso di esercizio. Ora, al di là delle suggestioni relative alla tendenza dei soci, propria di questa tipologia di società, di considerare il patrimonio sociale come una mera comunione, o ancor meglio una “cosa comune” [1], dunque al fenomeno “fattuale”, che viene percepito come molto frequente, per cui i soci utilizzano risorse della società in modo del tutto informale [2], si vuole qui invece indagare se, all’interno della cornice normativa, sia consentito un prelievo in acconto degli utili.
La disamina del suddetto problema, che non risulta essere stato spesso oggetto di indagini approfondite [3], non può che muovere dall’ovvia constatazione che gli acconti (sui dividendi) sono dal codice civile regolati soltanto con riferimento ad una particolare platea di società, quelle per le quali è previsto per legge il controllo del bilancio di esercizio da parte di una società di revisione.
L’art. 2433 bis c.c. sottopone tra l’altro l’operazione – com’è noto – a limitazioni e condizioni molto restrittive, la cui previsione mira ad evitare che una distribuzione avventata possa pregiudicare gli interessi dei soggetti terzi che gravitano nell’orbita della società per azioni, a partire dai suoi creditori.
In questi termini il legislatore, pur riconoscendo che una distribuzione anticipata dei dividendi può essere utile per la società [4], da un lato ha dettato una disciplina molto restrittiva, che ha la finalità di evitare che gli utili/dividendi distribuiti prima dell’approvazione del bilancio non trovino “copertura” alla fine dell’esercizio; e dall’altro lato ha delimitato la fattispecie ad una ben determinata, anche se piuttosto eterogenea, categoria di società, quelle appunto che sono per legge obbligate alla certificazione del bilancio.
Quanto a quest’ultimo elemento, non è difficile trovare la giustificazione della delimitazione soggettiva nella “relativa maggior garanzia di attendibilità dei dati contabili, assicurata dalla revisione e dalla certificazione” [5]. In questi termini, si deve convenire con l’autore appena citato circa l’eccezionalità dell’istituto.
G.E. Colombo, trattando nello specifico la problematica relativa alla eventuale ripetibilità delle somme attribuite ai soci, aggiunge che si manifesta un sostanziale disfavore del legislatore nei confronti dell’istituto. Osservazione cui per la [continua..]