<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


ANAC: considerazioni in merito alle delibere n. 1134 dell´8 novembre 2017 e n. 141 del 21 febbraio 2018 (di Andrea Pessina (Dottore Commercialista in Milano))


L’articolo ha ad oggetto due delibere ANAC. La prima, n. 1134, dell’8 novembre 2017, con la quale sono state fornite precisazioni in ordine agli Enti che devono ritenersi obbligati all’osservanza delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 e al contenuto degli obblighi di pubblicazione a carico del Responsabile della trasparenza, previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. La seconda, n. 141, del 21 febbraio 2018, invece, contiene una illustrazione degli obblighi di attestazione circa i dati relativi alla trasparenza e all’integrità nonché l’individuazione degli Enti che vi sono soggetti.

ANAC: considerations about the resolutions n. 1134 of November 8th, 2017 and n. 141 of February 21st, 2018

With the resolution n. 1134 of November 8th, 2017, ANAC has provided important clarifications regarding both the bodies that must be considered obliged to comply with the provisions of the law n. 190/2012 and concerning the publication commitments imposed to the Transparency Manager by the Legislative Decree no. 33/2013, as amended by Legislative Decree no. 97/2016. With the resolution n. 141 of February 21st, 2018, ANAC has issued the explanations regarding the commitment to certify data on transparency and integrity, also identifying the bodies to which they are responsible. In the article the author analyzes the content of the aforementioned resolutions.

 
1. Delibera ANAC n. 1134 dell’8 Novembre 2017 La delibera n. 1134, approvata in via definitiva dall’ANAC in data 8 novembre 2017 e titolata “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”, illustra le principali novità riguardanti l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati da pubbliche amministrazioni, nelle società semplicemente partecipate e negli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore nell’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Preliminarmente è opportuno precisare che la delibera in oggetto, con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, distingue tre tipologie di soggetti: le pubbliche amministrazioni, che adottano il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), di cui all’art. 2-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, il quale, a sua volta, rinvia, per l’individuazione della “nozione” di pubblica amministrazione, all’art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001[1]; i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013[2]; i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013[3] i quali sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, ma non da quelle della trasparenza (v. pagina 10 della delibera) Sempre preliminarmente occorre precisare che, relativamente alla trasparenza, la delibera ANAC in esame indica espressamente, nell’Allegato 1, quali sono le informazioni oggetto di pubblicazione, differenziate a seconda degli enti interessati. Tra queste non rientra, per gli enti di cui all’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, la nomina dell’Organismo interno di Valutazione (OiV), tuttavia questa esenzione riguarda esclusivamente l’obbligo connesso alla trasparenza, ma non quello connesso alla prevenzione della corruzione. Pertanto, se non vi sono dubbi che il Responsabile della trasparenza e integrità degli enti rientranti tra quelli richiamati dall’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 non ha l’obbligo di pubblicare la nomina dell’OiV, in quanto questo onere non è previsto, per i detti enti, tra quelli espressamente elencati nell’Allegato 1 alla delibera in rassegna (v. pagina 12 dell’Allegato), ciò non toglie che l’onere suddetto debba essere adempiuto con riferimento agli obblighi connessi alla prevenzione della corruzione ove previsti. A questo proposito, nel paragrafo 3.4.1 delle linee guida in esame viene precisato [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio